Iscrizione nell' elenco dei giudici popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello
Descrizione del servizio
I cittadini che posseggono i requisiti richiesti per legge possono presentare, con le modalità di seguito indicate, la richiesta di iscrizione nell' elenco dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.
A tal fine nel mese di aprile viene affisso apposito manifesto informativo.
Modalità di richiesta
La richiesta di iscrizione può essere presentata all'ufficio elettorale entro il 31 luglio di ogni biennio (2011, 2013, 2015 ecc.).
La modulistica, oltre che in allegato alla presente scheda è disponibile anche presso:
Modalità di erogazione
Gli elenchi, una volta approvati dalla competente Commissione sita presso il Tribunale di Bologna, vengono pubblicati all'albo pretorio del Comune, affinchè il loro contenuto sia portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati.
Requisiti del richiedente
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- titolo di studio di scuola media inferiore per le Corti d'Assise e di scuola media superiore per le Corti d'Assise d'Appello.
Casi di esclusione
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione
Validità dell'iscrizione
L'iscrizione mantiene la sua validità fino al momento in cui non si verifica una sopravvenuta causa di impedimento all'iscrizione (ad esempio: perdita dei requisiti stabiliti dalla legge, ecc.).
Inoltre l'emigrazione in altro Comune comporta la cancellazione automatica dall'Albo, ma non la reiscrizione in quello del nuovo Comune di residenza (per cui è necessario presentare apposita domanda).
Documentazione da presentare
- modulo di domanda
- copia del documento di identità
Normativa di riferimento
- Legge n. 287 del 10 aprile 1951 (art.1 - art.21) -Riordinamento dei giudizi di Assise

